Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la legge regionale n. 5/2019 “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”, come modificata dall’art. 12-7 bis della legge regionale n. 22/2022 “Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”, con cui la Regione Sardegna ha autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l’istituzione di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)”, finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia;
RICHIAMATA la legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, che all'art. 1, comma 9, ha modificato l'art. 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, stabilendo che, a decorrere dall'anno 2025, l'IRF è erogata nella forma di contributo “per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale”;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 12.02.2025 con la quale sono state approvate le nuove linee d’indirizzo recanti modalità e criteri per la concessione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)”;
VISTA la propria Determinazione n. 64 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e i relativi moduli di domanda;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” 5/2019 “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”, e ss.mm.ii.: annualità 2025.
Art. 1. - Destinatari e requisiti di ammissione al contributo
Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residenti in un comune della Sardegna;
• essere in possesso della certificazione medica, di data non successiva al 30.04.2025, attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
• non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.
Art. 2. - Misura e attribuzione del contributo
L’IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.
L’importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in
ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:
ISEE fino a euro 15.000,00 |
finanziamento progetto senza decurtazione |
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 5% |
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 10% |
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 25% |
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 35% |
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 50% |
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 |
finanziamento del progetto decurtato del 65% |
ISEE oltre 80.000 |
finanziamento del progetto decurtato dell’80% |
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, verrà applicata la decurtazione massima.
L’importo dell’indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione
proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.
Art. 3. - Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al Comune di residenza, dal 1° aprile al 30 aprile 2025.
Si precisa che coloro che hanno già correttamente presentato domanda di ammissione al contributo e sono stati ammessi allo stesso negli anni 2023 e 2024, non devono ripresentare domanda per l’annualità 2025, ma solamente l’attestazione ISEE 2025 entro il 30 aprile 2025 e copia del codice IBAN intestato al beneficiario in cui verrà accreditato il contributo.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio comunicare al Comune di residenza l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso alla misura, anche per coloro che abbiano già beneficiato del contributo negli anni precedenti.
I Comuni acquisiscono, insieme alle domande di concessione dell’indennità, la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica e l’attestazione ISEE 2025, di cui si terrà conto ai fini dell’erogazione del contributo nel caso si verifichi la situazione descritta all’art. 2.
Le istanze possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
• A mano presso l’Ufficio Protocollo;
• Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@ec.comune.castiadas.su.it;
All’istanza di ammissione, presentata mediante l’utilizzo del Modulo predisposto (Allegato B o Allegato C), dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• la certificazione medica attestante la patologia (FM);
• copia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
• copia codice IBAN intestato al beneficiario in cui verrà accredito il contributo.
L’istanza deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune, disponibile presso gli uffici e sul sito internet istituzionale.
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non
debitamente compilati in ogni loro parte, determina l’esclusione dal procedimento.
È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente avviso.
Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista l’immediata decadenza dai benefici.
Art. 4. – Modalità di presentazione della documentazione di spesa e rendicontazione
Coloro che hanno presentato regolare richiesta o rinnovo di contributo entro il 30.04.2025, dovranno presentare, con le stesse modalità descritte nel precedente articolo, e con apposito modulo (Allegato D) dal 01.01.2026 al 31.01.2026, la documentazione attestante le spese sostenute nell’arco dell’anno 2025 per la cura della sindrome fibromialgica. Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 8 delle Linee d’indirizzo approvate con D.G.R. n. 9/22 del 12.2.2025 sono quelle relative a:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi;
c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
f) spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario
regionale;
g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.
Le pezze giustificative, quali fatture, ricevute d'acquisto o scontrini fiscali dovranno necessariamente riportare i seguenti dati:
1. Nome e cognome dell’acquirente o codice fiscale, il quale deve coincidere con il beneficiario dell’IRF;
2. Intestazione dell'esercente;
3. Importo;
4. Causale, bene o prestazione erogata;
5. Data dell’acquisto che deve essere relativa all’anno 2025.
Ricevuta la documentazione, il Comune valuta la completezza e la conformità della stessa e trasmette l’elenco delle domande all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, il quale trasferisce all’Ente i fondi necessari. Successivamente, il Comune eroga il sussidio a coloro che ne hanno fatto richiesta, e che hanno regolarmente presentato la documentazione di spesa, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.
Art. 5. - Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito internet istituzionale del Comune di San Vito all’indirizzo www.comune.castiadas.su.it per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata.
La pubblicazione sul sito internet assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.
Avverso il procedimento adottato dall’Ente, è ammesso ricorso entro il termine di 3 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune. Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, si provvederà all’esame degli stessi ed alla pubblicazione dell’elenco eventualmente rielaborato, che sarà considerato definitivo.
Art. 6. - Verifiche
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di
procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.
Art. 7. - Diritto alla riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
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Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 13:18