Competenze
Secondo l’art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
La Giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a sedici (art. 47 del d. lgs. 267/2000).
Secondo l’art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Secondo l’art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024, 09:05